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PRISMA - ASSOCIAZIONE GENITORI STATUTO SOCIALE Prima emissione il 25 febbraio 2005 Versione modificata il 26 febbraio 2008 dall’Assemblea Ordinaria
Art.1 - Costituzione1.1- L'Associazione di volontariato denominata “PRISMA - Associazione Genitori” è stata costituita con scrittura privata il 25 febbraio 2005 in Buccinasco (MI) e registrata presso l’Ufficio del registro di Milano in data 12 aprile 2005. L’Associazione mira alla solidarietà familiare, al coinvolgimento di genitori ed adulti, desiderosi di essere cittadini attivi e sensibili alla promozione di attività volte all’educazione ed alla costruzione di un migliore tessuto socio-culturale. L’Associazione è apartitica ed aconfessionale ed è stata costituita da persone che hanno in comune la partecipazione alla vita sociale del territorio, con le sue iniziative e i suoi problemi ed attraverso la quale esprimono il desiderio di essere parte attiva e propositiva. 1.2 - I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza, di democrazia, di trasparenza e di tutela dei diritti inviolabili della persona, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa. 1.3 - La durata dell’Associazione è illimitata. 1.4 - L’Associazione ha sede in Buccinasco (provincia di Milano) presso la Cascina Fagnana, via Fagnana 6, CAP 20090. Sito internet: www.assoprisma.it, indirizzo email: info@assoprisma.it. 1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città e centri in Italia ed all’estero.
Art.2 - ObiettiviL’Associazione è senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti, persegue i seguenti grandi obiettivi: - FAMIGLIA: operare a sostegno delle famiglie e sviluppare la partecipazione delle stesse alla vita sociale ed aggregativa del territorio; - GENITORI: sostenere il ruolo genitoriale e partecipare con rappresentanti dei genitori a gruppi di studio per affrontare tematiche quali: integrazione, educazione, socializzazione, solidarietà, interculturalità, disagio dei diversamente abili. - MINORI E GIOVANI: favorire l’accompagnamento alla crescita di minori e giovani e incentivare la realizzazione di servizi in ambito ludico-creativo e di positive attività di tempo libero per i giovani. - SCUOLA: favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita delle scuole e la collaborazione tra scuola, famiglie, Comitati Genitori e insegnanti; - INSEGNANTI: progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno degli insegnanti;
Art.3 - Finalità e StrumentiPer raggiungere gli obiettivi l’Associazione può: - reperire fondi grazie all’autofinanziamento dei soci, alla raccolta di contributi da privati, da enti pubblici o privati, alla partecipazione a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri; - attuare, in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali, ad esempio: · iniziative di sostegno, formazione, informazione psicopedagogico-sanitario-socioeducativo, a favore di minori, giovani e famiglie; · interventi di recupero e di sostegno scolastico per gli studenti; · iniziative di orientamento alla formazione e al lavoro; · partecipare alla realizzazione di corsi di formazione, anche rivolti ad adulti; · produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi supporto; - l’Associazione potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa: · concorrere ad aste e licitazioni pubbliche e private; · concorrere alla realizzazione di strutture immobiliari e non, idonee ad accogliere ed ospitare attività rivolte alla collettività (sportive, ludiche, riabilitazione psicomotoria, di aggregazione); · istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali; · dare adesione e partecipazioni ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare sviluppare il movimento associativo e cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; · favorire e sviluppare iniziative sociali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni dirette dei propri aderenti, ma anche, se necessario, della collaborazione di consulenti e dipendenti.
Art.4 - Aderenti all’Associazione4.1 – Possono essere soci aderenti all’Associazione i genitori ed adulti; sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione; sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di soci sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare soci onorari, persone cioè che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. 4.2 - Il numero dei soci aderenti è illimitato. 4.3 – Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. 4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci. 4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante socio aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. 4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione. L’accettazione della domanda di ammissione è da ritenersi accolta in modo automatico, salvo esplicito rifiuto comunicato entro 40 giorni dalla data della richiesta di ammissione. 4.4.3 - Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per - dimissioni volontarie; - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - per mancato versamento dei contributi per l’esercizio sociale in corso; - per decesso; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per persistente violazione degli obblighi statutari; 4.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. La decisione è inappellabile.
Art.5 - Diritti e doveri degli associati5.1 - Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato all’atto di iscrizione e ad ogni anno solare. 5.2 - Gli associati hanno il diritto: - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente; - di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; - di dare le dimissioni in qualsiasi momento senza alcun onere. Agli associati possono essere rimborsate le spese sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5.3 - Gli associati sono obbligati: - a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - a versare il contributo stabilito dall'Assemblea; - a svolgere le attività preventivamente concordate; - a mantenere un comportamento conforme alle finalità ed all’immagine dell'Associazione.
Art.6 - Patrimonio ed EntrateIl patrimonio dell'Associazione è costituito: - da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; - eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - contributi delle quote associative; - contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; - contributi di organizzazioni internazionali; - erogazioni di donazioni e lasciti; - rimborsi derivanti da convenzioni; - rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; - entrate commerciali derivanti da attività produttive marginali; - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o Segretario (o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
Art.7 - Organi sociali dell'AssociazioneOrgani dell'Associazione sono: - L’Assemblea degli associati; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - Il Vice-Presidente; - Il Segretario; - Il Tesoriere. Possono essere costituiti il Collegio di Controllo ed il Collegio dei Garanti. Gli organi sociali e i collegi hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.
Art.8 - Assemblea degli associati8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati all’Associazione. 8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente. 8.3 - La convocazione dell’Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno. L’Assemblea ordinaria viene convocata per: - eleggere il Presidente dell’Associazione; - determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; - eleggere i componenti del Collegio di Controllo e del Collegio dei Garanti (se previsti); - approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente; - approvare il programma e il preventivo economico per l’anno successivo; - esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo. - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; - ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza; - fissare l’ammontare del contributo a carico degli aderenti e degli associati per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale. L’avviso di convocazione deve arrivare agli iscritti almeno 5 giorni prima dall’Assemblea. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.
8.4 - L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze straordinarie dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. 8.5 – L’avviso di convocazione deve arrivare per iscritto, anche email o SMS, agli associati almeno cinque giorni prima dell’assemblea, e con inserimento anche nel sito internet dell’Associazione. Deve contenere l’ordine del giorno, l’orario e la sede di convocazione. 8.6 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 8.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15. 8.8 - Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di altro associato. 8.9 - L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta. Art.9 - Il Consiglio Direttivo9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 9.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 9.3 - Competono al Consiglio Direttivo: - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione; - sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno di riferimento; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa; - nominare il Segretario ed il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non appartenenti al Consiglio Direttivo; - accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati; - deliberare in merito all’esclusione di associati; - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. - istituire gruppi o sezioni di lavoro. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Nel caso di costituzione del Collegio di Controllo e/o del Collegio dei Garanti, il Consiglio Direttivo delibererà le modalità di funzionamento.
Art.10 - Presidente10.1 - Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i soci, a maggioranza dei voti e con voto segreto. 10.2 - Il Presidente nomina fiduciariamente, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente che può coincidere con la carica di Segretario oppure con la carica di Tesoriere, ma non con entrambe. 10.3 - Il Presidente: - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; - convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo; - in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il vice-presidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art.10 bis - SegretarioIl Segretario può far parte del Consiglio Direttivo oppure essere nominato all’esterno ma tra i Soci. Resta in carica due anni. Ha l’incarico di assicurare la correttezza formale degli adempimenti statutari e di coadiuvare il Presidente nell’espletamento dei suoi incarichi. Può rappresentare l’Associazione su delega del Presidente. Art.10 ter - TesoriereIl Tesoriere può far parte del Consiglio Direttivo o essere nominato all’esterno ma tra i Soci. Resta in carica per due anni. Ha l’incarico di curare gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali dell’Associazione. Redige, aggiorna e presenta i Bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio Direttivo. Attiene alle operazioni con istituiti di credito, dove ha firma depositata. Art.11 - Collegio di ControlloL’Assemblea può eleggere un Collegio di Controllo costituito preferibilmente da tre componenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio di Controllo risponde esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se costituito, del Comitato Esecutivo; riferisce annualmente all’Assemblea degli Associati con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro delle riunioni del Collegio di Controllo.
Art.12 - Collegio dei GarantiL’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito preferibilmente da tre componenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; il Collegio giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art.13 - Gratuità delle caricheLe cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.
Art.14 - Bilancio14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, su indicazioni del tesoriere (se nominato) i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio di Controllo e di Garanzia, se istituito, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea. 14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. 14.3 - Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. 14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà. 14.5 – Il Bilancio così come i verbali delle assemblee Soci e dei Consigli Direttivi sono pubblici e di norma pubblicati sul sito dell’associazione.
Art.15 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione15.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate durante l’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale o solidarietà familiare, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.
Art.16 - Norme di rinvioPer quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.
Art.17 - Norme di FunzionamentoLe norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note sul sito dell’Associazione. Gli associati possono richiederne copia personale.
Art.18 - Soci fondatoriI tredici soci che hanno fondato l’Associazione il 25 febbraio 2005 sono: Elena Barbieri, Dorotea Beninati, Rosanna Capelli, Enrico Dadone, Silvana Di Cristo, Giuseppe Francomano, Franco Angelo Gatti, Salvatore Licata, Roberta Massara, Alberto Meroni, Maurizio Pennacchio, Walter Podini e Maurizio Rossini. Essi possono fregiarsi del titolo di Socio Fondatore.
Buccinasco, lì 26 febbraio 2008 Il Presidente pro tempore Salvatore Licata
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